REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Regolamento di Istituto
PREMESSA
La Scuola è il luogo d'incontro delle sue varie componenti per l'attuazione concreta del diritto allo studio. Sono quindi vietate le manifestazioni di violenza fisica e morale o, in genere, gli atti di intimidazione e la creazione di ostacoli alla libera e democratica partecipazione delle varie componenti alla vita della Scuola.
L'attività scolastica deve svolgersi nel rispetto di tutte le opinioni nello spirito della Costituzione.
Tutti coloro che operano nella Scuola sono tenuti ad ispirare il loro comportamento alla esclusiva finalità di contribuire alla crescita culturale, alla maturità civile e politica degli studenti, nel pieno rispetto degli altrui diritti e idee.
La Scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili delle sue componenti. Il comportamento individuale e collettivo di ogni componente della Scuola deve uniformarsi al senso dell'autodisciplina, al fine di maturare una crescita dei singoli e del gruppo per il conseguimento dei più alti valori civili e morali.
Articolo 1
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta di norma con un giusto preavviso rispetto alla data delle riunioni, anche a mezzo di comunicazione verbale o telefonica con un preavviso più breve, comunque in tempo non inferiore alle ventiquattro ore rispetto all'ora di inizio della riunione.
Per la validità dell'adunanza degli Organi Collegiali, si applica il D.L. 16/o4/94 ri029;? Per la validità delle delibere è prescritta la maggioranza assoluta• dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea. La votazione può essere per alzata di mano o per appello nominale (in questo secondo caso a richiesta di un componente l'assemblea). Le votazioni segrete sono consentite soltanto quando si tratti di questioni strettamente personali.
L'orario delle sedute di tutti gli Organi Collegiali verrà fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione degli aventi diritto, tenuto conto delle esigenze dei rappresentanti delle varie. componenti e della disponibilità della Scuola.
Articolo 2
Di ogni seduta degli Organi Collegiali viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, scritto su apposito registro a pagine numerate. Detto verbale deve indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni adottate ed il numero dei voti pro e contro. In caso di votazione per appello nominale, deve indicare nominativamente per ciascun votante se il voto sia stato favorevole, contrario o di astensione ..
Ogni componente dell'Organo Collegiale interessato ha diritto di far menzionare nel verbale il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato. Al verbale saranno allegati come parte integrante dello stesso gli atti ed i documenti la cui acquisizione si riterrà opportuno ad integrazione degli argomenti trattati. Tali atti dovranno essere specificamente elencati nel verbale stesso ..
I verbali delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dovranno essere disponibili per le consultazioni presso la segreteria .
Articolo 3
Dopo l'inizio dell'anno scolastico, la Presidenza comunicherà il calendario scolastico, l'orario di apertura e di chiusura della Scuola, nonché il calendario per i colloqui tra Docenti e Genitori redatti in base alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti per quanto di specifica competenza di tali Organi.
La giunta esecutiva provvede affinché:
1) la Scuola sia aperta almeno 15 minuti prima dell'orario dell'inizio delle lezioni
2) la Scuola, intesa come, centro d'iniziativa sociale, si impegna ad aprire un serio rapporto di carattere culturale con le associazioni ed enti. locali.
Tali riunioni saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico;
3) venga riferita al Consiglio d'Istituto - al caso da convocarsi con procedura d'urgenza ogni irregolarità nel funzionamento della ordinata convivenza scolastica;
4) il consiglio d'Istituto autorizza mutamenti temporanei d'orario se richiesti da esperienze didattiche e di attività interdisciplinare, qualora le stesse siano state approvate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe.
Articolo 4
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità ed il dovere di sovrintendere al regolare funzionamento dell'Istituto, secondo le disposizioni vigenti Egli ha l'obbligo di prendere i provvedimenti d'urgenza che le circostanze rendessero necessari, riferendo eventualmente al Consiglio d'Istituto per ogni ulteriore azione che al Consiglio stesso dovesse competere a norma di legge. A tale fine si avvale dell'opera di collaboratori eletti dal Collegio dei Docenti.
Articolo 5
Gli studenti sono chiamati ad autodisciplinare il loro comportamento nell'ambito della vita scolastica. Spetta comunque al personale dell'Istituto il compito di assicurare che l'ingresso, la permanenza e l'uscita degli Studenti si svolgano in modo coretto.
Il, Dirigente Scolastico d'intesa col Consiglio d'Istituto emana le norme relative e ne sorveglia l'applicazione.
Articolo 6
I Docenti e gli Studenti debbono essere nella propria aula all'inizio delle lezioni. Gli Studenti che si presentassero in ritardo saranno ammessi alle lezioni
solo col permesso scritto della Presidenza.
Non è consentito allo Studente accedere alle lezioni se il ritardo supera i 10” minuti se pur temporaneamente in quanto, viene dato l’accesso all’aula solo nell’ora successiva.
Non è quindi possibile entrare e uscire a più riprese durante l'orario; Ciò per evitare una frequenza a carattere saltuario, per impedire discriminazione tra le materie a danno del processo educativo e didattico che ha carattere unitario, infine per evitare che la Scuola ed i suoi legali rappresentanti possano incorrere, al caso, in problemi di responsabilità civile estranei alla loro competenza.
Articolo 7
Le ripetute assenze dalle lezioni od i ripetuti ritardi costituiranno oggetto di esame da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di classe; il Dirigente Scolastico è tenuto, in tali casi, a consultare i familiari dello Studente interessato onde accertare con gli stessi gli eventuali ostacoli al regolare andamento della frequenza e, possibilmente rimuoverli.
La comunicazione alle famiglie delle frequenti assenze e dei ripetuti ritardi va .fatta. periodicamente anche nel caso di Studenti maggiorenni.
Articolo 8
Lo Studente potrà lasciare i locali della Scuola, durante l'orario delle lezioni, solamente se autorizzato per iscritto dalla Presidenza. La Presidenza accorderà tale permesso solo su richiesta scritta dei genitori che - nel caso di studenti minorenni - dovranno ,di norma, presentarsi di persona.
Articolo 9
Lo Studente che si ripresenta a Scuola dopo uno o più giorni di assenza dovrà presentare all'insegnante della prima ora di lezione una giustificazione scritta, firmata ( nel caso di Studenti minorenni) da un Genitore o da chi ne fa le veci.
Per le assenze ripetute o i ripetuti ritardi, valgono le norme di cui al precedente articolo 7.
Articolo 10
In occasione delle assemblee studentesche, gli Insegnanti che non intendessero partecipare alle stesse sono tenuti a restare a disposizione nella Scuola.
Articolo 11
Non è consentito agli studenti uscire dalla Scuola per accedere a bar o altri pubblici esercizi durante l'orario delle lezioni.
Articolo 12
Chiunque danneggi o non conservi con cura il patrimonio scolastico, è tenuto al risarcimento dei danni che verranno determinati dalla Giunta Esecutiva. La circostanza verrà comunque riferita ai Genitori dello Studente.
Ove il danno; sia causato da comportamento scorretto, il Preside prenderà anche i necessari provvedimenti disciplinari.
Articolo 13
Il Consiglio d'Istituto metterà a disposizione degli Studenti appositi spazi per le affissioni)analogamente procederà per le altre componenti della Scuola. Di tali spazi dovrà essere fatto uso secondo le norme vigenti in materia di pubblicazioni o di affissioni.
Eccezionalmente il Consiglio d'Istituto potrà vietare le affissioni: ciò con chiare motivazioni, e sempre sentiti previamente gli interessati. Tutti sono tenuti a rispettare l'immobile della Scuola e ad evitare le iscrizioni sui muri, gli imbrattamenti ecc. Il corretto comportamento e la relativa autodisciplina rappresenta un obiettivo rafforzamento della vita democratica della comunità scolastica.
Articolo 14
E' consentito l'accesso agli estranei alla comunità scolastica solamente ai locali della Presidenza e della Segreteria per informazioni, colloqui ecc. La presenza di estranei all'interno della scuola deve essere previamente autorizzata dalla Presidenza, sentito il Consiglio d'Istituto .
Articolo 15
In conformità alle vigenti disposizioni è vietato a tutti fumare all'interno dei locali della scuola.
Articolo 16
Le visite e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della Scuola, oltre ad essere un' occasione di ricerca di nuovi motivi culturali e formativi al di fuori dell'ambiente scolastico, secondo un programma ben definito e sotto la guida dei Docenti.
Tali iniziative debbono di norma venire programmate entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico, a meno che non si tratti di visite guidate a manifestazioni che abbiano luogo più avanti, ma comunque entro l' 8 maggio.
Il progetto deve essere discusso nei Consigli di classe e nel verbale di detto Consiglio dovrà comparire l'indicazione della meta, della durata, ed i nominativi degli insegnanti accompagnatori con la precisazione del direttore di gita. E' previsto un accompagnatore per ogni 15 allievi il cui numero non dovrà essere inferiore all'ottanta per cento dei componenti della classe.
La durata prevista per i viaggi d'istruzione è variamente articolata:
per le CLASSI PRIME, viaggi di un giorno;
per le CLASSI SECONDE - TERZE - QUARTE, viaggi di due giorni;
per le CLASSI QUINTE, viaggi (possibilmente) dal pomeriggio di mercoledì alla domenica, con possibilità di recarsi all'estero.
E' auspicato che i Docenti formulino un piano permanente di visite e viaggi individuando in linea di massima gli obiettivi culturali degli stessi, onde coordinarli con l'attività didattica.
Articolo 17
La Biblioteca dell'Istituto costituisce un' entità amministrativa e patrimoniale ed un bene culturale di indiscutibile valore a disposizione di tutta la comunità scolastica ....
Il Consiglio d'Istituto formulerà, sentiti anche gli altri Organi Collegiali, il regolamento esecutivo per il funzionamento della Biblioteca.
Articolo 18
Il Consiglio di Classe, per l'esercizio dei compiti previsti dal D.L. N°297 del 16/o4/94 convocato dal Preside su propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro suoi membri, o della totalità di una componente. Esso si riunirà con frequenza non inferiore a due volte per quadrimestre e comunque con una frequenza non inferiore a tre volte, nel corso dell'intero anno scolastico, nella forma allargata a tutte e tre le componenti. Il Preside può autorizzare riunioni di classe alle quali possono partecipare le tre componenti al completo.
Articolo 19
Il presente regolamento è stato approvato e deliberato dal Consiglio d'Istituto nel 2004.
Pertanto esso ha carattere vincolante per tutte le componenti della comunità scolastica del nostro istituto. L'inosservanza del regolamento determina l'intervento di sanzione disciplinare adeguata nei confronti di chiunque non abbia osservato o fatto osservare il regolamento medesimo, che può essere modificato solo con delibera del Consiglio d'Istituto adottata con la stessa maggioranza necessaria per le modifiche del 'regolamento del Consiglio d'Istituto'.
Articolo 20 - DISCIPLINA
In tema di disciplina è recepito per intero il D.P.R. 249 del 24/06/1998 - 'Statuto delle Studentesse e Studenti'.
Quanto alle sanzioni il presente regolamento è integrato come segue:
1)
Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la
disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) invio di richiamo scritto dal Dirigente Scolastico
c) invio di richiamo scritto dal Consiglio di Classe
d) allontanamento dalle lezioni
e) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
f) sospensione fino a quindici giorni;
g) dopo tre richiami scritti da parte del Consiglio di classe, la Direzione, per gli effetti dell’Art. 1453 e 1456 c.c. dichiara che il contratto di iscrizione sarà risolto, unilateralmente per i motivi sopra citati.
2)
Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettera d).
Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto e al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere e) ed f)
Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.
In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere
collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.
3)
La punizione di cui alla lettera a) è inflitta dal professore; quella di cui alla lettera b) è inflitta dal Dirigente Scolastico; quella di cui alla lettera c) dal Consiglio di classe.
Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.
Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere e) f) g), il Collegio dei professori, si adunerà in seduta plenaria.
L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
Il seguente Regolamento d’Istituto sarà consegnato durante la riunione del 11/11/2005 e del 12/11/2005 fra i Docenti e i Genitori degli alunni iscritti all’interno dell’Istituto. Si richiede la firma per presa visione del seguente atto e per il ritiro dello stesso.
